Combattiamo la
pornografia su internet!
"Chi
invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe
meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e
fosse gettato negli abissi del mare".
Mt.
18,6
Aumentano
vertiginosamente gli utenti di internet.
Anche varie Istituzioni stimolano l'utilizzo sempre maggiore di
internet; la scuola stessa e le famiglie sono invitate a prodigarsi nell'uso
del web.
Vediamo con favore
l'incremento dell'utilizzo dello strumento informatico che consideriamo
indispensabile anche per combattere la disinformazione organizzata. Ma non
possiamo tacere sui pericoli, da parte dei giovani, di imbattersi in siti
chiaramente pornografici e pericolosi per la morale ed il portafoglio.
In seguito
all'esortazione del Papa a combattere la pornografia, domandiamo pertanto a chi
scoprisse tali siti di segnalarli, in qualità di cittadino, alle Autorità nei
modi sotto indicati. Grazie anche a nome dei molti
giovani vittime designate del principe di questo mondo e dei suoi adepti.
Per meglio comprendere certi andazzi
pornografici ed alcune coperture d’alto livello si consiglia la lettura dello
sconvolgente libro-autobiografia Trance formation of America
Segnalazione on line
alla Polizia Postale:
http://www.poliziadistato.it/pds/informatica/contatti.html
Segnalazione alla Procura della Repubblica
mediante esposto (anche tramite fax oppure raccomandata RR) secondo il seguente
schema.
AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI …………..
ESPOSTO
Io sottoscritto ……………., nato a ……………………..il …………. e residente a ………….in Via ……………….., espongo quanto segue.
In data …………… mi sono imbattuto nel seguente sito pornografico…………… . Tale sito presenta presenta immagini pornografiche visionabili e scaricabili da chiunque dichiari d’essere maggiorenne senza alcun filtro di controllo.
Ciò premesso:
Ø
Tenuto
conto d
a) art. 528 Codice Penale "Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di
esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato,
acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni,
immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire
duecentomila. Alla stessa pena
soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella
disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale
pena si applica inoltre a chi:
1.
adopera qualsiasi mezzo pubblicitario atto a favorire la circolazione o
il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2.
dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o
recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità…"
b) art.
Si applica la pena di cui all'art. 725 del
codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati
rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine
familiare".
Ø
E delle
numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione tra cui le seguenti:
"....Ciò che delimita il lecito
dall’illecito è la sola possibilità di una sua diffusa percepibilità,
configurandosi la "pubblicità", intesa come idoneità dell’osceno ad
essere percepito da un numero indeterminato di persone...." (Cass. pen.,Sezioni Unite, 17 maggio 1995, N. 7) -
"....Un’opera cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per
la sua attitudine ad eccitare la concupiscenza, ma anche quando, rappresentando
scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo degli
istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la verecondia
attraverso la quale l’uomo, nel suo lungo cammino di civiltà, ha sempre cercato
di nascondere i suoi istinti sessuali oltrechè le
turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo in
particolare evidenza fatti censurati dal riserbo e della pudicizia che
circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre anche un
profondo senso di disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e
annullarle" (Cass. pen., sez. III, 7 giugno
1984) - "....Ora non è dubitabile che, nonostante la spregiudicata opera
di minoranze volte a determinare l’abbassamento del comune sentimento del
pudore e della decenza, ancora oggi in Italia il modo di pensare e di sentire
del cosiddetto uomo medio non solo non accetta, ma ritiene intollerabile uno
spettacolo il cui tessuto connettivo sia esclusivamente o quasi costituito
dalla brutale riproduzione di atti di generazione o di atti che chiaramente
evidenziano il rapporto sessuale." (Cass. pen.,
sez. III, 3 marzo 1980, n. 1780) - "...La particolare sensibilità e
riservatezza in materia di cose e di atti pertinenti alla vita sessuale è
offesa non solo quando si riproducono brutalmente gli atti della generazione si
visualizzano gli organi genitali dell’uno e dell’altro sesso, ma anche quando
si rappresentano scene o atteggiamenti che chiaramente richiamano il rapporto
sessuale.....Il contenuto osceno, penalmente rilevante, non può restringersi
alla sola rappresentazione del congresso carnale e alla riproduzione degli
organi genitali, poichè è altrettanto oscena la
rappresentazione di immagini che chiaramente richiamano il rapporto sessuale o
equivalenti abnormi, nonchè atti di libidine,
attraverso esposizioni di nudità invereconde, pose e atteggiamenti aventi
chiaro significato erotizzante." (Cass. Pen., sez. III, 28 novembre 1974,
N. 9191).
chiedo di accertare se quanto esposto costituisca violazione
delle norme citate e/o di altre non indicate.
In caso di
violazione della normativa esistente domando si proceda ai sensi di legge.
Chiedo inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art. 408 c.p.p. nell’eventuale richiesta di archiviazione.
Distinti saluti.
Nome Cognome
Si allega:
CD contenente immagini del sito ed alcuni Clip
scaricati